Art. 3

Capitale sociale

In vigore dal 5 giu 1999
1. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è determinato il capitale sociale iniziale risultante dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 1998. 2. Le azioni sono attribuite al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, sulla base delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri. 3. Entro tre mesi dalla costituzione della società, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono designati uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale per effettuare la stima del patrimonio sociale. 4. Entro tre mesi dal ricevimento della relazione giurata, il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico della società determina il valore definitivo del capitale sociale nei limiti del valore di stima contenuto nella relazione stessa e in misura comunque non superiore a quelli risultanti dall'applicazione dei criteri di cui all', comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 408. Le azioni sono inalienabili prima della determinazione definitiva del capitale sociale.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-11;141#art-3

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