Art. 3
In vigore dal 16 giu 1999
1. L'articolo 12-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
"Art. 12-bis. - Salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-06;169#art-3