Art. 2
In vigore dal 16 giu 1999
1. Dopo il numero 8) dell' della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto il seguente:
"9) Le banche di dati di cui al secondo comma dell', intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-06;169#art-2