Art. 2
In vigore dal 3 giu 1999
1. Dopo il quarto comma dell'articolo 46 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato, da ultimo, dall'articolo 11 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, è aggiunto il seguente: "I giudici destinati a ciascuna sezione non possono essere comunque in numero inferiore a cinque. Tale limite non opera per la sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti dal codice di procedura penale per la fase delle indagini preliminari e per l'udienza preliminare.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-04;138#art-2