Art. 1

In vigore dal 3 giu 1999
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l', comma 4, della legge 16 luglio 1997, n. 254, che abilita il Governo ad emanare disposizioni correttive dei decreti legislativi recanti le norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado nel termine di due anni dalla loro entrata in vigore; Vista le preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 1998; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, a norma dell', comma 3, della citata legge 16 luglio 1997, n. 254; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1999; Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia; Emana il seguente decreto legislativo: . 1. L'articolo 7-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come modificato dall' del decreto legislativo19 febbraio 1998, n. 51, è così ulteriormente modificato: a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "(Criteri per l'assegnazione degli affari e la sostituzione dei giudici impediti)"; b) il primo periodo del primo comma è sostituito dal seguente: "L'assegnazione degli affari alle singole sezioni ed ai singoli collegi e giudici è effettuata, rispettivamente, dal dirigente dell'ufficio e dal presidente della sezione o dal magistrato che la dirige, secondo criteri obiettivi e predeterminati, indicati in via generale dal Consiglio superiore della magistratura ed approvati contestualmente alle tabelle degli uffici e con la medesima procedura.".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-05-04;138#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo