Art. 7
In vigore dal 25 giu 1999
1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Per la copertura della dotazione organica dell'ufficio del tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento, di cui alla allegata tabella A, si provvede mediante procedure di mobilità cui sono ammessi i dipendenti in servizio presso gli uffici statali aventi sede nel territorio della regione Trentino-Alto Adige nonché i dipendenti in servizio presso la regione Trentino-Alto Adige, la provincia autonoma di Trento e gli enti locali aventi sede nella medesima regione, ovvero mediante pubblici concorsi. Il Commissario del Governo per la provincia di Trento provvede all'espletamento delle predette procedure di mobilità nonché dei predetti concorsi su proposta del presidente del tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento, d'intesa con il Presidente del Consiglio di Stato.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-04-20;161#art-7