Art. 11

In vigore dal 25 giu 1999
1. Per la prima applicazione dell' la presidenza in atto all'entrata in vigore del presente decreto è prorogata di un anno. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 aprile 1999 SCALFARO D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Bellillo, Ministro per gli affari regionali Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Piazza, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: Diliberto
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-04-20;161#art-11

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