Capo V
Art. 60 bis
AbrogatoEffetti della definizione automatica sul rimborso delle spese della procedure esecutive infruttuose
In vigore dal 1 gen 2027
1. A seguito della definizione automatica effettuata ai sensi del precedente , ai concessionari spetta, relativamente alle quote oggetto di tale definizione, il rimborso del 99 per cento della metà delle spese delle procedure esecutive infruttuose di cui all', comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
2. Il rimborso previsto dal comma 1 è erogato in titoli di Stato, nel rispetto dei limiti di spesa fissati dall', comma 4, come modificati dall'articolo 79, comma 4, della legge 21 novembre 2000, n. 342; a tale rimborso si applicano le disposizioni contenute nell', commi 5, primo periodo, 7, 8 e 9.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-04-13;112#art-60-bis