Art. 9

Abrogato

Competenze del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della Corte dei conti

In vigore dal 7 giu 2003
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 4 GIUGNO 2003, N. 127

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-01-30;19#art-9

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Competenze del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della Corte dei conti (Art. 9 Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche.) — Testo vigente | Portale Normativo