Art. 13

Norme transitorie e finali

In vigore dal 7 giu 2003
1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 4 GIUGNO 2003, N. 127. 2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 4 GIUGNO 2003, N. 127. 3. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente decreto ed in particolare: a) il decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 82, ad eccezione degli , e successive modificazioni ed integrazioni; b) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 4 GIUGNO 2003, N. 127. c) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 4 GIUGNO 2003, N. 127. d) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 4 GIUGNO 2003, N. 127. 4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 4 GIUGNO 2003, N. 127. 5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 4 GIUGNO 2003, N. 127. 6. I gruppi nazionali di matematica del C.N.R. sono trasferiti all'Istituto nazionale di alta matematica Francesco Severi. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni: a) all', comma 2, premettere alla lettera a) la seguente: "0a) costituire gruppi nazionali di ricerca, con l'apporto di professori e ricercatori urtiversitari, nonché di ricercatori degli enti di ricerca, come istituti temporanei per l'organizzazione di un lavoro di ricerca distribuito tra più persone e organismi scientifici. All'attività dei gruppi sovrintende un consiglio scientifico e un direttore;"; b) all', comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché dei direttori dei gruppi nazionali di ricerca". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 gennaio 1999 SCALFARO D' Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Zecchino, Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Piazza, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: Diliberto

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-01-30;19#art-13

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