Art. 3
Disposizioni generali
In vigore dal 12 mar 2010
1. Ferme restando le altre disposizioni del presente decreto e fatte salve le norme relative all'accesso delle imprese al mercato, l'autorizzazione per il trasporto per ferrovia delle merci pericolose è subordinata al rispetto delle norme contenute nell'allegato al presente decreto.
2. Dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, adottato ai sensi dell', che rende esecutivi gli aggiornamenti al RID 1997, è abrogato l'allegato n. 7 alle "condizioni e tariffe per il trasporto delle cose sulle Ferrovie dello Stato, regolamento per il trasporto per ferrovia delle merci pericolose (RMP)", di cui al regio decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 9, convertito dalla legge 13 maggio 1940, n. 674, e successive modificazioni.
3. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione sono adottate, entro la data di cui al comma 2, le disposizioni disciplinanti le seguenti materie non regolate dall'allegato al presente decreto:
a) prescrizioni generali per l'ammissione al trasporto ferroviario delle merci pericolose in servizio nazionale;
b) norme integrative per il trasporto di merci pericolose sulle navi traghetto;
c) norme integrative per la spedizione di merci pericolose per le quali è previsto il trasporto su strada ordinaria;
d) norme integrative per il trasporto di merci appartenenti alla classe 1 del regolamento per il trasporto per ferrovia delle merci pericolose (RMP);
e) norme integrative per il trasporto di merci appartenenti alla classe 7 del regolamento per il trasporto per ferrovia delle merci pericolose (RMP).
4. Le norme regolamentari e tecniche integrative per il trasporto di rifiuti sono adottate ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettera i), e comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni.
5. Fatto salvo quanto disposto dall', le merci pericolose, il cui trasporto è vietato dalle disposizioni dell'allegato al presente decreto, non possono essere trasportate per ferrovia.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 35 ha disposto (con l'art. 14, comma 1, lettera b) che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogate le norme derivanti dal recepimento delle direttive 94/55/CE, 96/49/CE, 96/35/CE e 2000/18/CE trasposte nell'ordinamento interno con i sotto elencati decreti: [...] b) decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, di attuazione delle direttive 96/49/CE e 96/87/CE relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia, e successive modificazioni, per quanto in esso predisposto e' incompatibile con le disposizioni del presente decreto e, comunque, ad esclusione degli articoli 1, comma 1, lettera d), e 2, comma 5".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-01-13;41#art-3