Art. 2

Campo di applicazione

In vigore dal 12 mar 2010
1. Il presente decreto si applica al trasporto di merci pericolose per ferrovia effettuato interamente sul territorio nazionale e tra questo e il territorio di altri Stati membri dell'Unione europea. 2. Il presente decreto non si applica al trasporto di merci pericolose per ferrovia effettuato con mezzi di trasporto appartenenti alle forze armate o che sono utilizzate sotto la responsabilità di queste ultime. 3. Le condizioni di esecuzione di tale trasporto costituiranno oggetto di specifica convenzione tra le Ferrovie dello Stato S.p.a., le Ferrovie in concessione e le Forze armate stesse, fatti salvi, in ogni caso, i principi generali sulle condizioni di sicurezza risultanti dall'allegato al presente decreto. 4. Fino alla data di approvazione della convenzione di cui al comma 3, continua ad applicarsi la disciplina vigente. 5. Fatto salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, e dalle relative norme di attuazione emanate ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo IX del medesimo decreto, per le operazioni di smistamento e stazionamento correlate al trasporto di merci pericolose si dispone che: a) è fatto divieto di effettuare selezionamento con manovre a spinta o a gravità dei carri recanti almeno una delle etichette di cui ai modelli nn. 1, 1.5, 1.6, 0.1, 7A, 7B, 7C, 7D e 15 dell'appendice IX dell'allegato al presente decreto; questi devono essere accompagnati da un mezzo motore e non devono urtare od essere urtati; b) è consentito il selezionamento con manovre a spinta dei carri recanti le etichette conformi ai modelli nn. 1.4, 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 05, 6.1 e 13 di cui all'appendice IX dell'allegato al presente decreto, in assenza di etichette conformi ai modelli di cui alla lettera a), purchè siano evitati urti e contraccolpi a velocità superiore a 7 km/h; c) è consentito il selezionamento con manovre a spinta dei carri recanti le etichette conformi ai modelli nn. 6.2, 8 e 9 di cui all'appendice IX dell'allegato al presente decreto, in assenza di etichette conformi ai modelli di cui alle lettere a) e b), purchè effettuate con precauzione evitando danneggiamenti del carro o del carico; d) negli impianti di smistamento dotati di un sistema di frenatura comandato da un apparato centrale che regola automaticamente le modalità per l'accosto evitando danneggiamenti del carro o del carico, i carri di cui alle lettere b) e c) possono essere selezionati con manovre a gravità; e) lo stazionamento dei carri durante il trasporto, negli scali di smistamento o di imbarco/sbarco e negli scali merci terminali non costituisce specifica attività di deposito.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 35 ha disposto (con l'art. 14, comma 1, lettera b) che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogate le norme derivanti dal recepimento delle direttive 94/55/CE, 96/49/CE, 96/35/CE e 2000/18/CE trasposte nell'ordinamento interno con i sotto elencati decreti: [...] b) decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, di attuazione delle direttive 96/49/CE e 96/87/CE relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia, e successive modificazioni, per quanto in esso predisposto e' incompatibile con le disposizioni del presente decreto e, comunque, ad esclusione degli articoli 1, comma 1, lettera d), e 2, comma 5".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-01-13;41#art-2

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