Art. 4 bis
In vigore dal 16 gen 2000
1. Alle operazioni societarie di fusione e di scissione realizzate nell'ambito del processo di riordino di cui all', comma 2, si applicano le disposizioni previste dall' del decreto-legge 10 settembre 1993, n. 350, convertito dalla legge 8 novembre 1993, n. 442, in tema di riduzione dei termini stabiliti dall'articolo 2503, primo comma, del codice civile.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-01-09;1#art-4-bis