Art. 3

In vigore dal 16 gen 2000
1. Le operazioni di riordino e di accorpamento delle società e delle attività conferite ai sensi dell' sono approvate definitivamente entro il 30 giugno 2000, assicurando comunque, anche nel periodo transitorio, l'operatività, la continuità e la qualità degli interventi e delle attività. Entro il 15 aprile 2000 la società di cui all', in coerenza con il programma di interventi, predispone un conclusivo piano di riordino societario ai sensi dell', comma 4, il cui schema è rimesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che lo trasmette alle competenti commissioni parlamentari unitamente al programma degli interventi. 2.... la società Sviluppo Italia, ovvero le sue eventuali dirette controllate, subentrano nelle funzioni già esercitate dalle società di cui all', comma 3, che risultino assegnate direttamente dalle leggi vigenti, e nei relativi rapporti giuridici e finanziari. 3. Dal 1 luglio 1999 i programmi di attività, che risultino a carico del Fondo di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, sono destinati alle aree depresse e, in particolare, a quelle dell'obiettivo 1; prioritariamente per interventi nelle stesse aree sono utilizzate le risorse già assegnate alle società di cui all', comma 3, che alla stessa data non risultino impegnate per operazioni contrattualmente definite e per il completamento dei programmi in corso. 3-bis. Prima della assegnazione di ulteriori fondi da parte del CIPE, sugli accertamenti svolti in base al comma 3 e sulla conseguente determinazione delle risorse non impegnate, la società di cui all' comunica i risultati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alle competenti commissioni parlamentari. 4. Con la direttiva del Presidente del Consiglio, prevista dal comma 4 dell', possono essere individuate specificità di settore, in base alle quali sono ammessi nuovi interventi, in particolare per l'agricoltura, in territori diversi da quelli riconosciuti come aree depresse.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-01-09;1#art-3

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