Art. 2
In vigore dal 5 feb 1999
1. Il capitolo 2 dell'allegato II del decreto legislativo 13 dicembre 1996, n. 674, è sostituito dal seguente:
"Capitolo 2
1. In sede comunitaria sono stabilite le condizioni sanitarie applicabili:
a) all'immissione sul mercato e alle importazioni di uova e di ovoprodotti destinati al consumo umano, fatte salve le norme stabilite nell'ambito dell'organizzazione comune di mercato;
b) alla preparazione delle gelatine destinate al consumo umano;
c) agli scambi e alle importazioni di miele, di cosce di rana e di lumache destinati al consumo umano;
d) agli scambi e alle importazioni di latte e di prodotti a base di latte destinati al consumo umano ottenuti da specie animali non disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54, comprendenti, eventualmente, a seconda della specie animale, requisiti specifici in materia di:
1) sanità animale e status sanitario delle mandrie lattiere, tenuto conto, in particolare, della tubercolosi e della brucellosi;
2) igiene della mungitura, igiene della raccolta, del trasporto, del trattamento e della trasformazione del latte e igiene del personale;
3) ricerca dei residui di sostanze ad azione farmacologica o ormonale, di antibiotici, di antiparassitari o di altre sostanze nocive nel latte o nei prodotti a base di latte;
4) criteri applicabili al latte crudo quale materia prima;
5) criteri microbiologici applicabili ai prodotti finiti;
e) alla produzione, alla commercializzazione e all'importazione di carni di specie animali non soggette a requisiti specifici, in particolare di carni di rettili e relativi prodotti, destinate al consumo umano, comprendenti, eventualmente, a seconda della specie animale, requisiti specifici in materia di:
1) criteri microbiologici e parassitologici;
2) igiene nella macellazione;
3) ricerca dei residui.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 dicembre 1998
SCALFARO
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Letta, Ministro per le politiche comunitarie
Bindi, Ministro della sanità
Dini, Ministro degli affari esteri Diliberto, Ministro di grazia e giustizia
Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
De Castro, Ministro per le politiche agricole
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-12-22;493#art-2