Art. 2

In vigore dal 5 feb 1999
1. Il capitolo 2 dell'allegato II del decreto legislativo 13 dicembre 1996, n. 674, è sostituito dal seguente: "Capitolo 2 1. In sede comunitaria sono stabilite le condizioni sanitarie applicabili: a) all'immissione sul mercato e alle importazioni di uova e di ovoprodotti destinati al consumo umano, fatte salve le norme stabilite nell'ambito dell'organizzazione comune di mercato; b) alla preparazione delle gelatine destinate al consumo umano; c) agli scambi e alle importazioni di miele, di cosce di rana e di lumache destinati al consumo umano; d) agli scambi e alle importazioni di latte e di prodotti a base di latte destinati al consumo umano ottenuti da specie animali non disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54, comprendenti, eventualmente, a seconda della specie animale, requisiti specifici in materia di: 1) sanità animale e status sanitario delle mandrie lattiere, tenuto conto, in particolare, della tubercolosi e della brucellosi; 2) igiene della mungitura, igiene della raccolta, del trasporto, del trattamento e della trasformazione del latte e igiene del personale; 3) ricerca dei residui di sostanze ad azione farmacologica o ormonale, di antibiotici, di antiparassitari o di altre sostanze nocive nel latte o nei prodotti a base di latte; 4) criteri applicabili al latte crudo quale materia prima; 5) criteri microbiologici applicabili ai prodotti finiti; e) alla produzione, alla commercializzazione e all'importazione di carni di specie animali non soggette a requisiti specifici, in particolare di carni di rettili e relativi prodotti, destinate al consumo umano, comprendenti, eventualmente, a seconda della specie animale, requisiti specifici in materia di: 1) criteri microbiologici e parassitologici; 2) igiene nella macellazione; 3) ricerca dei residui.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 dicembre 1998 SCALFARO D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Letta, Ministro per le politiche comunitarie Bindi, Ministro della sanità Dini, Ministro degli affari esteri Diliberto, Ministro di grazia e giustizia Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica De Castro, Ministro per le politiche agricole Visto, il Guardasigilli: Diliberto
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-12-22;493#art-2

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Art. 2 Attuazione della direttiva 96/90/CE che modifica la direttiva 92/118/CEE in materia di condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni di taluni prodotti nella Comunita'. — Testo vigente | Portale Normativo