Art. 1

In vigore dal 5 feb 1999
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128; Vista la direttiva 96/90/CE del Consiglio del 17 dicembre 1996, che modifica la direttiva 92/118/CEE, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE; Visto il decreto legislativo 13 dicembre 1996, n. 674; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 1998; Sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 1998; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per le politiche agricole; Emana il seguente decreto legislativo: . 1. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 13 dicembre 1996, n. 674, sono apportate le seguenti modifiche: a) la lettera b) è sostituita dalla seguente: " b) provengono, fatte salve le diverse disposizioni contenute nell'allegato II, da stabilimenti: 1) registrati dalle competenti autorità del Paese terzo, nel caso del miele e nel caso dei prodotti di cui all'allegato I, capitoli 3 e 5, parte B, capitoli 12 e 13, capitolo 14, punto I, limitatamente allo stallatico liquido non trasformato, e capitolo 15; 2) compresi in un elenco da redigersi in sede comunitaria, nel caso di prodotti diversi da quelli di cui al punto 1);"; b) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: "cbis) preventivamente autorizzati dal Ministero della sanità, in attesa che in sede comunitaria, vengano fissati requisiti specifici, ove trattasi dei prodotti di cui all'allegato II, capitolo 2, lettere d) ed e).". N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-12-22;493#art-1

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