Capo IV

Art. 10

Modalità dei controlli

In vigore dal 6 gen 1999
1. I controlli devono essere effettuati celermente in maniera tale da limitare il più possibile ritardi nella spedizione dei prodotti oggetto di controllo e da non comportare ostacoli ingiustificati alla commercializzazione dei prodotti medesimi. 2. Fatti salvi gli obblighi previsti da leggi o da regolamenti speciali, il personale incaricato del controllo è tenuto all'osservanza del segreto professionale.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-11-23;460#art-10

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Modalità dei controlli (Art. 10 Attuazione della direttiva 95/53/CE relativa all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale.) — Testo vigente | Portale Normativo