Capo IV
Art. 10
10 / 14Modalità dei controlli
In vigore dal 6 gen 1999
1. I controlli devono essere effettuati celermente in maniera tale da limitare il più possibile ritardi nella spedizione dei prodotti oggetto di controllo e da non comportare ostacoli ingiustificati alla commercializzazione dei prodotti medesimi.
2. Fatti salvi gli obblighi previsti da leggi o da regolamenti speciali, il personale incaricato del controllo è tenuto all'osservanza del segreto professionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-11-23;460#art-10