Capo I
Art. 1
Ambito di applicazione
In vigore dal 6 gen 1999
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare l'articolo 39;
Vista la direttiva 95/53/CE del Consiglio, del 25 ottobre 1995, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 1998;
Sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 novembre 1998;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e dei Ministri per le politiche agricole e della sanità, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Emana
il seguente decreto legislativo:
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Ambito di applicazione
1. Il presente decreto legislativo fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale, fatte salve le disposizioni specifiche ed in particolare quelle in materia doganale e veterinaria.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-11-23;460#art-1