Art. 1 · Ambito di applicazione
Capo I

Art. 1

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Ambito di applicazione

In vigore dal 6 gen 1999
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare l'articolo 39; Vista la direttiva 95/53/CE del Consiglio, del 25 ottobre 1995, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 1998; Sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 novembre 1998; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e dei Ministri per le politiche agricole e della sanità, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Emana il seguente decreto legislativo: . Ambito di applicazione 1. Il presente decreto legislativo fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale, fatte salve le disposizioni specifiche ed in particolare quelle in materia doganale e veterinaria.
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