Art. 1

In vigore dal 24 mag 2001
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l', comma 41, della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dall', comma 14, della legge 16 giugno 1998, n. 191; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80; Visto il quarto programma di azione a medio termine per la parità e le pari opportunità tra donne e uomini (1996-2000) dell'Unione europea; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio 1997; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 settembre 1998; Acquisito il parere della 1 commissione parlamentare del Senato della Repubblica; Considerato che è scaduto il termine per l'emissione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari riunite I e XI della Camera dei deputati; Tenuto conto delle osservazioni delle organizzazioni sindacali sentite ai sensi dell' della legge 15 marzo 1997, n. 59; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 1998; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e di grazia e giustizia; Emana il seguente decreto legislativo: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-10-29;387#art-1

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