Art. 1
1 / 24In vigore dal 24 mag 2001
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l', comma 41, della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dall', comma 14, della legge 16 giugno 1998, n. 191;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
Visto il quarto programma di azione a medio termine per la parità e le pari opportunità tra donne e uomini (1996-2000) dell'Unione europea;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio 1997;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 settembre 1998;
Acquisito il parere della 1 commissione parlamentare del Senato della Repubblica;
Considerato che è scaduto il termine per l'emissione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari riunite I e XI della Camera dei deputati;
Tenuto conto delle osservazioni delle organizzazioni sindacali sentite ai sensi dell' della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e di grazia e giustizia;
Emana
il seguente decreto legislativo:
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-10-29;387#art-1