Art. 2
In vigore dal 24 nov 1998
1. I rinvii a provvedimenti attuativi di direttive comunitarie contenuti negli articoli da 1 al 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532, si intendono riferiti ai provvedimenti elencati qui di seguito a fianco delle direttive corrispondenti:
a) direttiva 89/608/CEE, decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27;
b) direttiva 91/496/CEE, decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93;
c) direttiva 89/662/CEE, decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28;
d) direttiva 90/425/CEE, decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28;
e) direttiva 90/675/CEE, decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93;
f) direttiva 91/628/CEE, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 ottobre 1998
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bindi, Ministro della sanità
Dini, Ministro degli affari esteri Flick, Ministro di grazia e giustizia
Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-10-20;388#art-2