Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 24 nov 1998
1. I rinvii a provvedimenti attuativi di direttive comunitarie contenuti negli articoli da 1 al 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532, si intendono riferiti ai provvedimenti elencati qui di seguito a fianco delle direttive corrispondenti: a) direttiva 89/608/CEE, decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 27; b) direttiva 91/496/CEE, decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93; c) direttiva 89/662/CEE, decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28; d) direttiva 90/425/CEE, decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28; e) direttiva 90/675/CEE, decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93; f) direttiva 91/628/CEE, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 532. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 ottobre 1998 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Bindi, Ministro della sanità Dini, Ministro degli affari esteri Flick, Ministro di grazia e giustizia Ciampi, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visto, il Guardasigilli: Diliberto
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-10-20;388#art-2