Art. 2

In vigore dal 18 nov 1998
1. Alle province sono conferiti: a) le funzioni e i compiti di cui all', comma 1, del decreto legislativo n. 469 del 1997 in materia di collocamento; b) la gestione e l'erogazione dei servizi connessi alle funzioni e ai compiti di cui alla lettera a); c) la gestione e l'erogazione dei servizi connessi alle funzioni e ai compiti in materia di politica attiva del lavoro di cui all', comma 2, del decreto legislativo n. 469 del 1997; d) le funzioni già di competenza della commissione regionale per l'impiego; e) le funzioni di cui all'articolo 35-bis, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, introdotto dall'articolo 21 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. 2. Le province erogano servizi e attuano interventi integrati con le attività formative, orientative, di informazione e di promozione occupazionale. 3. I comuni esercitano le funzioni amministrative relative all'orientamento al lavoro.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-10-06;379#art-2

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Art. 2 Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra regioni ed enti locali in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59. — Testo vigente | Portale Normativo