Art. 2
2 / 3In vigore dal 18 nov 1998
1. Alle province sono conferiti:
a) le funzioni e i compiti di cui all', comma 1, del decreto legislativo n. 469 del 1997 in materia di collocamento;
b) la gestione e l'erogazione dei servizi connessi alle funzioni e ai compiti di cui alla lettera a);
c) la gestione e l'erogazione dei servizi connessi alle funzioni e ai compiti in materia di politica attiva del lavoro di cui all', comma 2, del decreto legislativo n. 469 del 1997;
d) le funzioni già di competenza della commissione regionale per l'impiego;
e) le funzioni di cui all'articolo 35-bis, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, introdotto dall'articolo 21 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
2. Le province erogano servizi e attuano interventi integrati con le attività formative, orientative, di informazione e di promozione occupazionale.
3. I comuni esercitano le funzioni amministrative relative all'orientamento al lavoro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-10-06;379#art-2