Art. 3

Organi del servizio

In vigore dal 31 ott 1998
1. All'articolo 11 della legge 24 aprile 1980, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni: a) prima del primo comma è inserito il seguente: "Il servizio è articolato in due sezioni, la prima per l'attività di controllo di cui alle lettere a), b), c) e dbis) del secondo comma dell'articolo 9; la seconda per l'attività di studi ed analisi economicoscientifici di cui alle lettere 0 a) e dbis); dello stesso secondo comma dell'articolo 9. Ciascuna sezione del servizio svolge le funzioni ed i compiti, nell'ambito di settori organici di materie, stabiliti annualmente, conformemente alle direttive emanate dal Ministro. Gli esperti sono assegnati a ciascuna sezione con decreto ministeriale."; b) nel primo comma, le parole: "degli ispettori tributari" sono soppresse; c) nel secondo comma, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Le funzioni di coordinatore della sezione per l'attività di studi ed analisi sono assegnate dal Ministro ad un esperto appartenente alla stessa sezione. Il direttore del servizio è preposto all'amministrazione del personale nonché alla esecuzione delle deliberazioni del comitato di coordinamento; provvede alla gestione delle spese del servizio nei limiti delle somme stanziate nell'apposita unità previsionale di base 1.1.1.3 di pertinenza del centro di responsabilità, Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro, dello stato di previsione del Ministero delle finanze, o altra corrispondente unità per i periodi successivi."; d) nel terzo comma, primo periodo, le parole: "sette ispettori eletti dagli ispettori stessi" sono sostituite dalle seguenti: "otto esperti eletti dagli esperti stessi"; nello stesso comma, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Ad esso partecipano, altresì, con voto consultivo, il direttore dell'ufficio centrale del bilancio, nonché otto membri nominati con decreto del Ministro fra i direttori degli uffici centrali posti alle dirette dipendenze del segretario generale, o fra i direttori centrali dei dipartimenti. Con tale decreto è disciplinata la partecipazione alle sedute di ciascuno dei membri nominati in correlazione con gli argomenti trattati, oppure in sostituzione del segretario generale o del direttore generale del dipartimento di rispettiva appartenenza; in ogni caso, nell'adozione delle deliberazioni, non può partecipare al voto più di un membro del comitato appartenente a ciascun dipartimento o ufficio di corrispondente livello."; e) il quarto comma è sostituito dal seguente: "Il comitato di coordinamento svolge i seguenti compiti: a) sulla base delle direttive del Ministro delle finanze, adotta i criteri per la programinazione ed il coordinamento dell'attività degli esperti; b) riferisce periodicamente al Ministro sull'attività svolta dal servizio, previa relazione del coordinatore della seconda sezione, per quanto riguarda l'attività specifica; c) esamina i risultati delle relazioni predisposte dagli esperti a norma delle lettere a), b), c) e dbis) del secondo comma dell'articolo 9, trasmettendole con il proprio parere agli uffici finanziari competenti; d) formula proposte al Ministro per la programmazione sistematica dell'attività antievasione e per la predisposizione dei programmi di accertamento di cui al secondo comma dell'articolo 9; e) propone altresì l'adozione di provvedimenti a carico del personale dell'amministrazione finanziaria responsabile di violazioni penali o irregolarità amministrative rilevate nell'espletamento dell'attività di controllo."; f) nel quinto comma: 1) al secondo periodo, le parole: "centrale degli ispettori tributari" sono soppresse; nello stesso periodo, le parole: "al servizio stesso" sono sostituite dalle seguenti: "alle rispettive sezioni"; 2) nel terzo periodo, le parole: "centrale degli ispettori tributari" sono soppresse; g) nel sesto comma, primo periodo, sono aggiunte in fine, le seguenti parole: ", salvo gli esperti a tempo parziale assegnati alla seconda sezione, il cui incarico è disciplinato dai commi 56 e seguenti dell' della legge 23 dicembre 1996, n. 662."; h) nel settimo comma, le parole: "agli ispettori tributari" sono sostituite dalle seguenti: "agli esperti appartenenti alla prima sezione"; i) dopo il settimo comma è aggiunto il seguente: "Il Ministro delle finanze, con decreti da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce norme per il funzionamento del servizio.".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-10-05;361#art-3

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