Art. 2
Composizione del servizio
In vigore dal 31 ott 1998
1. All'articolo 10 della legge 24 aprile 1980, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Essi sono scelti tra i funzionari dell'amministrazione finanziaria e delle altre pubbliche amministrazioni con qualifica non inferiore a dirigente, tra il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, con qualifica non inferiore a magistrato di appello o equiparata, e tra soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione, ai quali tutti siano riconosciute elevate competenze ed esperienza professionale in una o più delle discipline finanziarie, tributarie, economiche, statistiche, contabili ed aziendalistiche. La suddivisione tra le varie categorie di provenienza è determinata con decreto del Ministro delle finanze.";
b) nel quarto comma:
1) il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per la durata dell'incarico di esperto si applica l'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'articolo 13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.";
2) al secondo periodo, dopo le parole: "n. 392," sono inserite le seguenti: "o da amministrazioni pubbliche,"; nello stesso periodo, dopo le parole: "fuori ruolo" sono inserite le seguenti: ", o in posizione equivalente,".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-10-05;361#art-2