Titolo VI

Art. 47

Abrogazioni (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 46)

In vigore dal 2 set 1998
(Abrogazioni) (Legge 6 marzo 1998, n. 40, ) 1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, sono abrogati: a) gli articoli 144, 147, 148 e 149 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; b) le disposizioni della legge 30 dicembre 1986, n. 943, ad eccezione dell'; c) il comma 13 dell' della legge 8 agosto 1995, n. 335. 2. Restano abrogate le seguenti disposizioni: a) l'articolo 151 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; b) l' della legge 22 maggio 1975, n. 152; c) l' della legge 30 dicembre 1986, n. 943; d) l', commi sesto, settimo e ottavo, del decreto legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n 33; e) gli e seguenti del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39; f) l' della legge 18 gennaio 1994, n 50; g) l'articolo 116 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 3 All', comma 2, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, restano soppresse le parole: "sempre che esistano trattati o accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocità tra la Repubblica italiana e gli Stati di origine degli studenti, fatte salve le diverse disposizioni previste nell'ambito dei programmi in favore dei Paesi in via di sviluppo". 4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione del presente testo unico sono abrogate le disposizioni ancora in vigore del Titolo V del regolamento di esecuzione del Testo unico 18 giugno 1941, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-25;286#art-47

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