Art. 5
Modifiche al regime transitorio per le gestioni individuali e gli organismi di investimento collettivo
In vigore dal 1 lug 1998
Modifiche al regime transitorio per le gestioni individuali
e gli organismi di investimento collettivo
1. All'articolo 15 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, concernente il regime transitorio per le gestioni individuali e gli organismi d'investimento collettivo, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nei commi 2 e 3, sono soppresse le parole: "nonché dalle gestioni di cui all'";
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. Per i titoli, certificati, strumenti finanziari, valute rapporti inclusi nelle gestioni di cui all', le ritenute e le imposte sostitutive di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano sugli interessi e altri proventi maturati fino alla data di entrata in vigore del presente decreto. I relativi importi sono liquidati entro il mese di ottobre 1998 e sono versati entro il giorno 15 del mese successivo. Il soggetto gestore può effettuare, anche in deroga al regolamento di gestione, i disinvestimenti necessari per il versamento delle imposte salvo che il contribuente non fornisca direttamente le somme corrispondenti entro il 31 ottobre 1998.";
c) nel comma 4, le parole: "entro il 30 settembre 1998" sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine di versamento previsto dal comma 3-bis";
d) nel comma 6, terzo periodo, le parole: "Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il medesimo termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all'imposta sostitutiva dovuta sul risultato della gestione maturato nel 1998,";
e) il comma 7 è sostituito dal seguente:
" 7. Per gli incarichi di gestione già perfezionati alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'imposta sostitutiva di cui all' si applica anche in mancanza di opzione, salva la facoltà del contribuente di rinunciare a tale regime con apposita comunicazione da trasmettere al soggetto gestore entro il 30 settembre 1998, con effetto dalla data della comunicazione stessa.";
f) nel comma 8 le parole: "anche nel caso in cui sia stata esercitata l'opzione prevista" sono soppresse.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-06-16;201#art-5