Art. 2

Applicazioni dell'imposta sostitutiva per i non residenti

In vigore dal 1 lug 1998
1. All', comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante disposizioni per l'applicazione dell'imposta sostitutiva su talune plusvalenze o altri redditi diversi, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per i soggetti non residenti l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è applicata dagli intermediari, anche in mancanza di esercizio dell'opzione, salva la facoltà del contribuente di rinunciare a tale regime con effetto dalla prima operazione successiva. La predetta rinuncia può essere esercitata anche dagli intermediari non residenti relativamente ai rapporti di custodia, amministrazione e deposito ad essi intestati e sui quali siano detenute attività finanziarie di terzi; in tal caso gli intermediari non residenti sono tenuti ad assolvere gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 10 e nominano quale rappresentante a detti fini uno degli intermediari di cui al comma 1.". 2. All' del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante disposizioni per il rimborso d'imposta per i sottoscrittori di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio italiano, nel comma 1, le parole da: "ad un pagamento da parte del Tesoro italiano" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: ", facendone richiesta, entro il 31 dicembre dell'anno in cui il provento è percepito, alla società di gestione del fondo comune, alla SICAV ovvero al soggetto incaricato del collocamento delle quote o azioni di cui all', comma 4, al pagamento di una somma pari al 15 per cento dei proventi erogati. Il pagamento è disposto dai predetti soggetti, per il tramite della banca depositaria ove esistente, traendo la provvista dagli importi complessivamente dovuti a titolo di imposta sostitutiva sul risultato della gestione dagli organismi di investimento collettivo da essi gestiti o collocati e il predetto ammontare non può essere richiesto all'Amministrazione finanziaria.".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-06-16;201#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo