Art. 3

Norme finali

In vigore dal 20 apr 2001
1. Alla nomina dei componenti degli organi dell'Agenzia di cui all' si provvede entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Sino all'emanazione del nuovo regolamento secondo la procedura prevista dall' del presente decreto, l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia restano disciplinati dalle disposizioni del decreto del Ministro della sanità 22 febbraio 1994, n. 233, in quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 marzo 1998 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Bindi, Ministro della sanità Bassanini, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: Flick

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;115#art-3

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