Art. 3
3 / 5Norme finali
In vigore dal 20 apr 2001
1. Alla nomina dei componenti degli organi dell'Agenzia di cui all' si provvede entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Sino all'emanazione del nuovo regolamento secondo la procedura prevista dall' del presente decreto, l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia restano disciplinati dalle disposizioni del decreto del Ministro della sanità 22 febbraio 1994, n. 233, in quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 marzo 1998
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bindi, Ministro della sanità
Bassanini, Ministro per la
funzione pubblica e gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: Flick
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;115#art-3