Titolo III

Art. 7

Esercizi di vicinato

In vigore dal 14 set 2012
1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59. 2. Nella segnalazione certificata di inizio di attività di cui al comma 1 il soggetto interessato dichiara: a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'; b) di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienicosanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d'uso; c) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio; d) l'esito della eventuale valutazione in caso di applicazione della disposizione di cui all', comma 1, lettera c). 3. Fermi restando i requisiti igienicosanitari, negli esercizi di vicinato autorizzati alla vendita dei prodotti di cui all' della legge 25 marzo 1997, n. 77, è consentito il consumo immediato dei medesimi a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione e le attrezzature ad esso direttamente finalizzati.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;114#art-7

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