Titolo I

Art. 3

Obbligo di vendita

In vigore dal 9 mag 1998
1. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 1336 del codice civile, il titolare dell'attività commerciale al dettaglio procede alla vendita nel rispetto dell'ordine temporale della richiesta.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;114#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Obbligo di vendita (Art. 3 Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.) — Testo vigente | Portale Normativo