Titolo VIII

Art. 23

Centri di assistenza tecnica

In vigore dal 9 mag 1998
1. Al fine di sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva possono essere istituiti centri di assistenza alle imprese costituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore a livello provinciale e da altri soggetti interessati. I centri sono autorizzati dalla regione all'esercizio delle attività previste nello statuto con modalità da definirsi con apposito provvedimento e sono finanziabili con il fondo di cui all', comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266. 2. I centri svolgono, a favore delle imprese, attività di assistenza tecnica e di formazione e aggiornamento in materia di innovazione tecnologica e organizzativa, gestione economica e finanziaria di impresa, accesso ai finanziamenti anche comunitari, sicurezza e tutela dei consumatori, tutela dell'ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro e altre materie eventualmente previste dallo statuto di cui al comma 1, nonché attività finalizzate alla certificazione di qualità degli esercizi commerciali. 3. Le amministrazioni pubbliche possono avvalersi dei centri medesimi allo scopo di facilitare il rapporto tra amministrazioni pubbliche e imprese utenti.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;114#art-23

In sintesi

La disposizione prevede la possibilità di istituire centri di assistenza tecnica per le imprese commerciali, costituiti dalle associazioni di categoria più rappresentative a livello provinciale e da altri soggetti interessati. Tali centri necessitano dell'autorizzazione della Regione e possono accedere a specifici finanziamenti previsti dalla legge. Essi offrono alle imprese servizi di formazione, assistenza tecnica, gestione economico-finanziaria, accesso a fondi comunitari, tutela ambientale e certificazione di qualità. Inoltre, le pubbliche amministrazioni possono utilizzare questi centri come intermediari per agevolare i rapporti con le imprese utenti.

Perché esiste questa norma

La norma mira a favorire e sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva commerciale, supportando la crescita e l'innovazione delle imprese.

A chi si applica

Si applica alle imprese del settore distributivo/commerciale, alle associazioni di categoria provinciali maggiormente rappresentative, alle Regioni e alle pubbliche amministrazioni interessate.

Esempio pratico

Un'associazione provinciale di commercianti istituisce un centro di assistenza tecnica autorizzato dalla Regione. Un piccolo commerciante locale si rivolge al centro per ottenere formazione sull'innovazione tecnologica del proprio negozio e per ricevere supporto nell'accesso a finanziamenti comunitari.

Adempimenti e conseguenze

I centri devono essere autorizzati dalla Regione all'esercizio delle attività previste nello statuto secondo apposite modalità definite con apposito provvedimento.

Domande frequenti

Chi può costituire i centri di assistenza tecnica?Possono essere costituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore a livello provinciale e da altri soggetti interessati.
Quali attività svolgono questi centri a favore delle imprese?Svolgono attività di assistenza tecnica, formazione e aggiornamento su innovazione, gestione economica e finanziaria, accesso ai finanziamenti, sicurezza, tutela ambientale e certificazione di qualità degli esercizi commerciali.
Qual è il ruolo delle pubbliche amministrazioni rispetto ai centri di assistenza?Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi dei centri per facilitare i rapporti e le relazioni con le imprese utenti.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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