Art. 23
Centri di assistenza tecnica
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;114#art-23
Centri di assistenza tecnica
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;114#art-23
La disposizione prevede la possibilità di istituire centri di assistenza tecnica per le imprese commerciali, costituiti dalle associazioni di categoria più rappresentative a livello provinciale e da altri soggetti interessati. Tali centri necessitano dell'autorizzazione della Regione e possono accedere a specifici finanziamenti previsti dalla legge. Essi offrono alle imprese servizi di formazione, assistenza tecnica, gestione economico-finanziaria, accesso a fondi comunitari, tutela ambientale e certificazione di qualità. Inoltre, le pubbliche amministrazioni possono utilizzare questi centri come intermediari per agevolare i rapporti con le imprese utenti.
La norma mira a favorire e sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva commerciale, supportando la crescita e l'innovazione delle imprese.
Si applica alle imprese del settore distributivo/commerciale, alle associazioni di categoria provinciali maggiormente rappresentative, alle Regioni e alle pubbliche amministrazioni interessate.
Un'associazione provinciale di commercianti istituisce un centro di assistenza tecnica autorizzato dalla Regione. Un piccolo commerciante locale si rivolge al centro per ottenere formazione sull'innovazione tecnologica del proprio negozio e per ricevere supporto nell'accesso a finanziamenti comunitari.
I centri devono essere autorizzati dalla Regione all'esercizio delle attività previste nello statuto secondo apposite modalità definite con apposito provvedimento.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.