Titolo VI
Art. 20
Propaganda a fini commerciali
In vigore dal 9 mag 1998
1. L'esibizione o illustrazione di cataloghi e l'effettuazione di qualsiasi altra forma di propaganda commerciale presso il domicilio del consumatore o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, studio, cura o svago, sono sottoposte alle disposizioni sugli incaricati e sul tesserino di riconoscimento di cui all', commi 4, 5, 6 e 8.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;114#art-20