Titolo VI

Art. 20

Propaganda a fini commerciali

In vigore dal 9 mag 1998
1. L'esibizione o illustrazione di cataloghi e l'effettuazione di qualsiasi altra forma di propaganda commerciale presso il domicilio del consumatore o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, studio, cura o svago, sono sottoposte alle disposizioni sugli incaricati e sul tesserino di riconoscimento di cui all', commi 4, 5, 6 e 8.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;114#art-20

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Propaganda a fini commerciali (Art. 20 Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.) — Testo vigente | Portale Normativo