Art. 1
In vigore dal 29 apr 1998
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, recante attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, ed in particolare l', comma 5;
Visto l' della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Considerata la necessità di apportare modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, al fine di assicurare una più completa armonizzazione delle norme nazionali con quelle comunitarie;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Emana
il seguente decreto legislativo:
.
1. L', comma 2, lettera i), del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, è sostituito dal seguente:
" i) messa in servizio: fase in cui il dispositivo è pronto per la prima utilizzazione sul mercato comunitario secondo la sua destinazione.".
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