Art. 1

In vigore dal 29 apr 1998
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, recante attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici; Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, ed in particolare l', comma 5; Visto l' della legge 23 agosto 1988, n. 400; Considerata la necessità di apportare modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, al fine di assicurare una più completa armonizzazione delle norme nazionali con quelle comunitarie; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 febbraio 1998; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Emana il seguente decreto legislativo: . 1. L', comma 2, lettera i), del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, è sostituito dal seguente: " i) messa in servizio: fase in cui il dispositivo è pronto per la prima utilizzazione sul mercato comunitario secondo la sua destinazione.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-25;95#art-1

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