Art. 7

In vigore dal 25 apr 1998
1. All'articolo 13, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera e), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tali sostanze sono quelle elencate in allegato A; con decreto del Ministro della sanità si provvede ad integrare tale allegato in conformità alle integrazioni disposte in sede comunitaria"; b) al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: " a) i polimeri, ad eccezione di quelli contenenti 2 per cento o più, in forma legata, di una sostanza non inclusa nell'EINECS;".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-25;90#art-7

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