Art. 4

In vigore dal 25 apr 1998
1. All', comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: "all'articolo 13", le parole: "comma 5" sono soppresse; b) la lettera a) è sostituita dalla seguente: " a) sono state notificate all'unità di notifica ai sensi del presente decreto;".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-25;90#art-4

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