Capo I

Art. 79 quinquies

Individuazione delle autorità nazionali competenti sulle controparti centrali

In vigore dal 6 mar 2026
1. La Banca d'Italia e la Consob sono le autorità competenti per l'autorizzazione e la vigilanza delle controparti centrali, ai sensi dell', paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012, secondo quanto disposto dai commi seguenti, dall' e dall'.1. 2. La Consob è l'autorità competente, ai sensi dell', paragrafo 1, del regolamento di cui al comma 1, per il coordinamento della cooperazione e dello scambio di informazioni con la Commissione europea, l'AESFEM, le autorità competenti degli altri Stati membri, l'ABE e i membri interessati del Sistema europeo delle Banche centrali, conformemente agli del regolamento di cui al comma 1. 3. La Banca d'Italia istituisce il collegio di autorità, previsto dall' del regolamento (UE) n. 648/2012, e lo gestisce e copresiede insieme a uno dei membri indipendenti del comitato di vigilanza della CCP di cui all', paragrafo 2, lettera b), del medesimo regolamento. 4. La Banca d'Italia è l'autorità competente ai sensi dell', paragrafo 3, lettera a), del regolamento di cui al comma 1, nell'ambito della procedura per il riconoscimento delle controparti centrali dei Paesi terzi. Il parere è reso all'AESFEM dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58#art-79-quinquies

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