Capo II

Art. 79 octies

Individuazione delle autorità nazionali competenti per l'esercizio di ulteriori poteri di vigilanza ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012

In vigore dal 6 mar 2026
1. La Consob è l'autorità nazionale competente per il rispetto degli obblighi di cui agli , paragrafo 3, 7-quater, 7-quinquies e 38, paragrafi 8 e 9, del regolamento (UE) 648/2012 e delle relative norme tecniche di regolamentazione e attuazione da parte dei soggetti che agiscono in qualità di partecipanti alle controparti centrali o in qualità di clienti di questi ultimi, come definiti dall', punto 15), del citato regolamento, nonché degli obblighi di cui all', paragrafo 1, e all', paragrafi 4, 5, 6 e 7, del medesimo regolamento, da parte dei soggetti che agiscono in qualità di partecipanti alle controparti centrali. 1-bis. La Consob è l'autorità nazionale competente per il rispetto degli obblighi previsti dagli del regolamento (UE) n. 648/2012 e delle relative norme tecniche di regolamentazione nei confronti delle controparti finanziarie e delle controparti non finanziarie. 1-ter. Le autorità nazionali competenti per il rispetto degli obblighi previsti dall' del regolamento (UE) n. 648/2012, e delle relative norme tecniche di regolamentazione, da parte dei prestatori di servizi di investimento che forniscono servizi di riduzione del rischio post-negoziazione sono: a) la Consob, con riguardo ai soggetti autorizzati ai sensi dell', comma 1; b) la Banca d'Italia, con riguardo ai soggetti autorizzati ai sensi degli , comma 4, e 20-bis.1.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58#art-79-octies

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