Capo II
Art. 57 bis
Liquidazione ordinaria
In vigore dal 29 apr 2026
1. Alle Sim, ai gestori autorizzati e agli Oicr societari in gestione esterna si applica, in quanto compatibile, l' del T.U. bancario.
2. Nei confronti della società in liquidazione restano fermi i poteri del Ministero dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia e della Consob previsti dal presente decreto.
3. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, può emanare disposizioni attuative del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58#art-57-bis