Art. 57 bis · Liquidazione ordinaria
Capo II

Art. 57 bis

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Liquidazione ordinaria

In vigore dal 29 apr 2026
1. Alle Sim, ai gestori autorizzati e agli Oicr societari in gestione esterna si applica, in quanto compatibile, l' del T.U. bancario. 2. Nei confronti della società in liquidazione restano fermi i poteri del Ministero dell'economia e delle finanze, della Banca d'Italia e della Consob previsti dal presente decreto. 3. La Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, può emanare disposizioni attuative del presente articolo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58#art-57-bis