Art. 196 sexies

Disposizioni di attuazione

In vigore dal 7 ago 2026
1. La Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive competenze, possono emanare regolamenti di attuazione del titolo II e del presente titolo. 2. La Banca d'Italia e la Consob esercitano i poteri di vigilanza a esse attribuiti al fine di accertare l'adempimento dei provvedimenti adottati e degli impegni assunti dagli interessati ai sensi delle disposizioni previste dal titolo I-bis, capo III, nonché dal titolo II e dal presente titolo.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 25 giungo 2026, n. 128, ha disposto (con l'art. 10, comma 4) che "Le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, introdotte ovvero modificate dal presente decreto, incluse quelle indicate al comma 2, si applicano, anche se riferite a violazioni commesse prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai procedimenti sanzionatori avviati successivamente alla relativa data di applicazione".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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