Art. 196 quinquies
Pagamento in misura ridotta
In vigore dal 7 ago 2026
1. Possono essere estinte mediante pagamento, nel termine di trenta giorni dalla notificazione della lettera di contestazione, di una somma pari al doppio del minimo della sanzione edittale, quando non sussistano le circostanze previste dal comma 2, le violazioni previste:
a) dall', per la violazione degli , comma 1, e 46, comma 1, nonché delle relative disposizioni attuative;
b) dall'.1, per la violazione dell'-duodecies e delle relative disposizioni attuative;
c) dall'.3, per la violazione dell', commi 2, 3 e 4, e delle relative disposizioni attuative;
d) dall'.4, per la violazione degli , paragrafo 1, 6, paragrafo 1, 8, paragrafo 1, 10, paragrafo 1, 12, paragrafo 1, 15, paragrafi 1, primo comma, 2 e 4, seconda frase, 20, paragrafi 1 e 2, prima frase, 21, paragrafi 1, 2 e 3, 26, paragrafi 1, primo comma, 2, 3, 4, 5, 6, primo comma, e 7, primo, secondo e terzo comma, del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 e delle relative disposizioni attuative e, in caso di APA o di ARM, degli articoli 27-octies, paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5, e 27-decies, paragrafi 1, 2, 3 e 4, del medesimo regolamento (UE) n. 600/2014;
e) dall', comma 5, per la violazione degli , commi 2 e 3, e delle relative disposizioni attuative e dall', comma 2, per la violazione dell', commi 2 e 3, e delle relative disposizioni attuative;
f) dall', commi 1, 1.1 e 1.2, per la violazione degli , comma 5, lettera b), 114, comma 2, e dal medesimo , commi 2, 2.1, 2.2 e 2.3, per la violazione dell';
g) dall', per la violazione dell', paragrafi da 1 a 4, del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2012 e delle relative disposizioni attuative e dell', paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 e delle relative disposizioni attuative.
2. Il pagamento in misura ridotta non può essere effettuato nel caso in cui il soggetto interessato abbia già usufruito di tale misura nei dodici mesi precedenti alla violazione contestata.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 25 giungo 2026, n. 128, ha disposto (con l'art. 10, comma 4) che "Le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, introdotte ovvero modificate dal presente decreto, incluse quelle indicate al comma 2, si applicano, anche se riferite a violazioni commesse prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai procedimenti sanzionatori avviati successivamente alla relativa data di applicazione".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58#art-196-quinquies