Parte V›Titolo I›Capo I
Art. 168
Confusione di patrimoni
In vigore dal 1 nov 2007
1. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi,
nell'esercizio di servizi o attività di investimento o di gestione collettiva del risparmio, ovvero nella custodia degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide di un OICR, al fine di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, viola le disposizioni concernenti la separazione patrimoniale arrecando danno agli investitori, è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire dieci milioni a lire duecento milioni.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58#art-168