Parte V›Titolo I›Capo I
Art. 167
Gestione infedele
In vigore dal 1 nov 2007
1. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, nella
prestazione del servizio di gestione di portafogli... o del servizio di gestione collettiva del risparmio, in violazione delle disposizioni regolanti i conflitti di interesse, pone in essere operazioni che arrecano danno agli investitori, al fine di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto, è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire dieci milioni a lire duecento milioni.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-24;58#art-167