Titolo IICapo I

Art. 54

In vigore dal 21 mar 1998
1. L' del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: ". (Cause di garanzia). - La domanda di garanzia può essere proposta al giudice competente per la causa principale affinché sia decisa nello stesso processo. Qualora essa ecceda la competenza per valore del giudice adito, questi rimette entrambe le cause al giudice superiore assegnando alle parti un termine perentorio per la riassunzione.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51#art-54

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