Capo IV
Art. 114
In vigore dal 21 mar 1998
1. Il primo comma dell'articolo 778 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"I reclami contro lo stato di graduazione previsti nell'articolo 501 del codice civile sono proposti al giudice competente per valore del luogo dell'aperta successione.".
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-19;51#art-114